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Scudo fiscale 2009: notizie e aggiornamenti

 
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Scudo fiscale, il rientro dei capitali è partito

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20 ottobre 2009


«Il rientro é partito». Lo ha detto il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, intervenendo al convegno "Lo scudo fiscale tra deterrenza e opportunità" organizzato dall'Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili di Roma.
Sui dati del rientro di beni e capitali, però, invita ad «aspettare i numeri», ma assicura che ci sono «segnali dal sistema bancario e dagli intermediari, primi fra tutti i commercialisti». Il direttore dell'Agenzia delle entrate ha sottolineato, poi, che ci sono ancora da risolvere alcuni problemi di ordine interpretativo, «ma siamo prontissimi a emanare ulteriori circolari e istruzioni perché i problemi vengano chiariti ed eliminati».

Nessuno spostamento per il termine del 15 dicembre. A margine del convegno il presidente della Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, Maurizio Leo, ha confernato che il termine entro cui aderire allo scudo fiscale è il 15 dicembre e «il 15 dicembre resta». Rispondendo ai rilievi fatti da alcuni istituti secondo cui la chiusura attuale porterebbe il gettito, sia per competenza sia per cassa, al 2009 impedendo così l'impiego nella Finanziaria 2010, Maurizio Leo ha detto che si tratta di «problema che si dovrá affrontare».

Sempre possibile il rimpatrio giuridico. Il direttore centrale Amministrazione, pianificazione e controllo dell'Agenzia delle Entrate, Marco Di Capua ha ricordato che grazie alla formula del rimpatrio giuridico «si nazionalizzano fiscalmente le disponibilità, ma é fisicamente possibile lasciarle fuori». Il cosiddetto rimpatrio giuridico «è possibile per tutto», e dunque non solo per immobili o attività patrimoniali per i quali comunque sarebbe impossibile un rimpatrio fisico. In teoria dunque anche dai Paesi non collaborativi, come per esempio la Svizzera, è possibile utilizzare lo scudo fiscale per fondi sconosciuti al fisco italiano senza rimpatriarli fisicamente, fermo restando che le tasse comunque debbono essere pagate in Italia. Commentando la disposizione sulla cosiddetta inversione dell'onere della prova, spiega che «la presunzione ha effetto retroagente, salvo decorrenza» e «ammette applicazioni per periodi precedenti». In arrivo ulteriori chiarimenti interpretativi in cooperazione con gli intermediari attraverso lo strumento della circolare realizzata con domande e risposte.

20 ottobre 2009
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